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Animali in condominio

In questi ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale di quanti decidono di accogliere uno o più animali nella propria casa.

Nel caso si stia vivendo all’interno di un condominio, vigono regole atte a garantire una serena e sicura convivenza, nel rispetto dell’elementare regola del buon vicinato.

Animali in condominio: cosa dice la norma?

La Riforma del condominio in vigore dal 2013 ha di fatto liberalizzato la possibilità di detenzione di animali domestici in condominio, sottolineando quanto disposto dall’art. 1138 del c.c. in merito al Regolamento di condominio, il quale dispone tra l’altro che:

“…Le norme del Regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, 1137 (72, 155 disp. atti.) Le norme del Regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

Animali in condominio

Animali in condominio: le responsabilità dei proprietari

Va innanzitutto detto che, con la Sentenza n. 36461 del 1 settembre 2014, emanata dalla Corte di Cassazione viene rigettato il ricorso di due proprietari di cani, condannati già dal Giudice di Pace di Arezzo nel 2009, con conferma successiva del Tribunale di Arezzo, a risarcire i danni causati dal proprio animale: i proprietari venivano infatti “…giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt.110 e 590, cod. pen., per non avere impedito al loro cane, idoneamente custodendolo, in violazione dell’art. 672, cod. pen., di azzannare B.L., procurandole lesioni, alla pena stimata di giustizia…”.

La Suprema Corte qui ha voluto confermare la condanna ancora una volta, giudicando il ricorso inammissibile, specificando che, “…entrambi gli imputati, infatti, erano, in fatto, investiti da posizione di garanzia, in quanto avevano in potere l’animale. Né, l’ipotesi che il C. non fosse in condizione, per ragioni di salute, di prendersi diretta cura del cane, lo solleva da responsabilità, in quanto, perciò stesso, non sarebbe venuto meno l’obbligo di ben scegliere le persone alle quali affidare le cure dell’animale, vigilando che l’operato fosse adeguato a tutelare l’integrità fisica dei terzi (e, nella specie, la reiterazione delle scorribande del cane rendeva evidente l’inadeguatezza dell’operato).”

Così è sottolineata l’importanza di aver massima cura del proprio animale domestico, di cui si è responsabili sempre e comunque, al di là della razza e della presunta aggressività o meno dell’animale, con l’invito a prestare la massima cura ad una corretta detenzione dell’animale, come anche a non porre in essere situazioni di potenziale pericolo per gli altri condomini.

Polizze sanitarie e assicurazioni animali domestici

Sarà utile sapere che, pur non sussistendo di fatto obbligo di porre in essere una polizza sanitaria che vada ad assicurare proprio verso la possibilità di danni da aggressione dell’animale a terzi o ad oggetti, fino ad arrivare a prevedere un rimborso di spese mediche ed interventi chirurgici, la stipula di tale polizza è vivamente consigliata.

A rendere la polizza facoltativa per ogni tipologia di razza e non più obbligatoria per le razze ritenute pericolose, come invece precedentemente previsto dall’Ordinanza del 12 dicembre 2006, è stato lo stesso Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che ha rettificato quanto previsto nel 2006, con l’Ordinanza emessa il 3 marzo del 2009.

Assolutamente vietato e fonte di reato, oltre che assolutamente crudele e disumano, è l’utilizzo di corde o collari elettrici per educare e controllare l’animale, come anche disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con Sentenza n.21932 del 25 maggio 2016, la quale intravede nell’uso di collare elettrico una pratica crudele quanto priva di giustificazione, riconoscendo al collare elettrico la natura di collare per addestramento con violazione in proposito dell’art. 727 c.p.: la Corte distingue innanzitutto tra collare antiabbaio e collare per l’addestramento.

In riferimento al primo richiama l’art.544 ter c.p. ed il reato di maltrattamento di animali, “atteso che ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento degli animali”.

Citando invece il secondo e analizzando il caso in esame, rileva un caso accertato di pratica crudele e dolorosa, ossia di “una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale”. Tale pratica non solo è dannosa e disumana per l’animale, ma portandolo ad uno stato di rabbia e terrore permanente, va a generare fonte di pericolo in scatti improvvisi ed imprevisti dell’animale che potrebbero generare uno stato di pericolo soprattutto nel contatto con terzi in parti comuni del condominio.

DISTURBO DELLA QUIETE E DELL’IGIENE CONDOMINIALE ED ALLONTANAMENTO

Qualora si voglia far allontanare da un condominio un animale domestico, va subito ricordato che la legge, come sopra già ricordato, vieta di vietare la detenzione di animali in condominio, Asserito ciò, nel caso in cui si voglia comunque intentare una causa che porti all’allontanamento di un animale ritenuto molesto e pericoloso, va detto in primis che occorre corredare la propria richiesta di prove documentate tramite tecnici specializzati, nonché tramite l’Asl predisposta.

Questi dovranno accertare l’effettivo superamento di parametri d’igiene e di disturbo tali da porre una reale e documentata, oltre ogni contraddittorio, situazione di pericolo. Va accertato con procedure tecniche e documentate in modo rigoroso ed incontestabile che vi sia reato di disturbo alla quiete ed in generale che si venga a configurare un pericolo per la salute condominiale come da art.659 del c.p. che prevede come: “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, é punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’Autorità”. Specifica meglio l’art.844 c.c. riguardo le immissioni anche sonore da parte di vicini, le quali non possono essere impedite se “… non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

In materia di sicurezza per la salute, La Gazzetta Ufficiale all’art. 40 sulle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica prevede che: “1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell’ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all’art. 7 della legge n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale”.

SICUREZZA E SPAZI COMUNI

Per quanto riguarda la sicurezza in spazi comuni, va ricordato che la legge prevede che la circolazione di animali domestici in spazi comuni è consentita e garantita purché con guinzaglio corto, ossia non superiore a m. 1.50, e che la museruola debba essere sempre portata con se ed obbligatoriamente usata in caso di pericolo, ad esempio per un contatto troppo ravvicinato, quale può essere l’incontro in ascensore.

In proposito si esprime il Ministero della Salute del Lavoro e delle Politiche Sociali con ordinanza del 3 marzo 2009, riportata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2009 Serie Generale n.68, ove è disposto che: “…1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

  1. a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  2. b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  3. c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  4. d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  5. e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui
  6. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali”.

Ogni cane ha inoltre obbligo di installazione di un microchip identificativo, che va sempre applicato e che permette di censire l’animale per la tenuta dell’anagrafe canina; tale obbligo ancora non sussiste per altre specie animali, pur essendo vivamente consigliato anche per i gatti, la cui diffusione come animali domestici è in notevole crescita. E’ inoltre richiesto ai proprietario di portare con se gli appositi sacchetti per raccogliere le deiezioni, che comunque vanno sempre evitate in aree condominiali ed in genere nelle aree non predisposte appositamente (aree cani).

COLONIE FELINE IN CONDOMINIO

La legge tutela anche le colonie feline condominiali, ossia colonie in aree private, con obbligo di mantenimento del controllo circa la riproduzione eccessiva, mediante sterilizzazione che può essere anche richiesta in modo gratuito tramite l’intervento dell’Asl territoriale di competenza.

Anche la costruzione di strutture per la protezione degli animali e di spazi dedicati alla cura di animali liberi ma stanziali in aree private, come quelle condominiali, è ampiamente tutelata e protetta, come ricordano diverse sentenze, tra cui si cita quella emessa dal Tribunale di Milano, la n.23693 del 2009, sulla presenza di gatti nelle aree condominiali. “…Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri P. e H. convenivano in giudizio i sig.ri C. e R. nonché il condominio Mar Nero 13 Milano e il SuperCondominio MarNero/Nikolajevka ove gli stessi attori sono condomini, lamentando l’illegittima condotta dei sig.ri C. e R. per aver occupato senza autorizzazione alcuna con manufatti (rifugi per gatti) le parti comuni e altresì la condotta omissiva dell’amministrazione dei condominii convenuti per non aver vigilato sull’uso e la destinazione degli spazi comuni, provvedendo ad eliminare le costruzioni abusive, così come richiesto dagli attori… Assumono gli attori che i Sig.ri C./R. hanno occupato illegittimamente porzioni di giardino condominiale (a ridosso anche dell’edificio) con due rifugi per gatti costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale… I convenuti tutti non contestano la presenza della colonia di felini all’interno delle aree comuni, ma assumono l’illegittimità della richiesta di ripristino e di risarcimento del danno deducendo una legittima destinazione della parte comune… I convenuti contestano il dedotto illegittimo uso della porzione di cortile comune, assumono invece di esercitare il loro diritto di cui all’art. 1102 cc, ma contestano anche la insalubrità degli animali randagi, peraltro tutelati dalla legge nazionale come “colonia felina”.. La legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)… Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio.

Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati (Legge 261/91)… Va poi evidenziato come non vi è in atti la prova che la presenza dei rifugi dei gatti nel cortile abbia creato situazioni insalubri ed immissioni intollerabili, posto che invece l’istruttoria espletata (testi Canavesi e Mariani), dalla quale è emersa anche la conferma della documentazione in atti della ASL, ha evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”. Ne consegue che lo spazio comune risulta legittimamente utilizzato dai Sig.ri C. nei limiti e nel rispetto sia della normativa posta a tutela della comunione sia a tutela del diritto costituzionale garantito alla salute.”

da Dossier Condominio, articolo di Fabiana Carucci

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